Modello 45

Benvenuti nella sezione "Modello 45" di Marameo! Questa è un'informazione sull'abuso del Mod. 45, un fenomeno che capovolge lo Stato di Diritto in diritto di Stato nel nostro organismo sociale.

Cosa è il Mod. 45 e come viene abusato?

Il Modello 45 è un documento ufficiale utilizzato all'interno dello Stato, ma purtroppo è stato oggetto di abusi da parte della mafia intellettuale. Questo ha portato a gravi implicazioni entro l'organismo sociale e sullo Stato di Diritto.

Le implicazioni del Mod. 45 nell'organismo sociale

Scopri come l'abuso del Mod. 45 ha influenzato il nostro organismo sociale e quali sono le conseguenze di questo fenomeno per il nostro Paese.

Proteggiamo il nostro Stato di Diritto

Fai conoscere questa pagina per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di contrastare l'abuso del Mod. 45 e preservare l'equilibrio del nostro organismo sociale.

 

ovvero

SUL MODELLO 45 PER L'INSABBIAMENTO

 

Come sono classificati i fascicoli dei procedimenti nelle Procure della Repubblica Italiana?

Vi è un registro notizie di reato (R.G.N.R.) di cui all’art.335 C.P.P., presso cui vengono iscritte denunce, querele e informative di reati di competenza del tribunale penale, monocratico, collegiale e corti d’assise.

Tutti i fascicoli di questo tipo, che rappresentano la maggior parte del lavoro delle Procure, e che riguardano le indagini penali preliminari contro persone di cui è certa o indicata l’identità, sono iscritti a “modello 21”.

Per i reati di competenza del Giudice di Pace, sezione penale, come giurisdizione, si adopera invece il “modello 21 bis”.

Per le indagini a carico di ignoti, cioè persone da identificare, si utilizza invece il “modello 44”.

Infine esiste un modello 45 per i fatti non costituenti reato (F.N.C.R.) in cui confluiscono tutte le fattispecie che, in “prima facie”, appartengono più alla sfera dell’illecito amministrativo o altro (atti privi di rilevanza penale), che non alla sfera del reato penale.

L’iscrizione dell’informativa pervenuta nell’uno o nell’altro registro dipende dalla valutazione del P.M. a norma dell’art. 109 disp. att. c.p.p.

L’iscrizione del nome degli indagati per notizie di reato, che tali vengono classificate, per lo più, nella prassi sulla base della lettura da parte del P.M. dell’informativa, denuncia o querela, ecc., rappresenta un atto dovuto.

Non procedere in tale atto dovuto quando la fonte della notizia di reato rechi elementi probatori o carattere di affidabilità e obiettività, costituisce anch’esso causa di responsabilità penale (328-323 C.P.) e disciplinare per i magistrati dell’Ufficio della Procura della Repubblica che abbiano palesemente omesso di iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’art.335 C.P.P., ad esempio per evitare di inserirvi il nome dell’indagato (per esempio nel caso di un congiunto di magistrati dello stesso ufficio o simili) o per favorire taluno, iscrivendo ad esempio la notizia a suo nome a modello 45 anziché a modello 21.

Tuttavia, nella prassi, forse a causa dell’eccesso di discrezionalità che si accompagna all’interpretazione della lettura delle fonti dell’informativa o molto spesso dell’assenza di controlli esterni capillari sui fatti, la valutazione del P.M. rasenta l’arbitrio, almeno in alcuni casi. Esempio: si presenta in Procura un comitato di quartiere o un’associazione ambientalista per una denuncia denuncia-querela per reati ambientali con tanto di nomi e cognomi di indagati e responsabili, con tanto di perizie e dati oggettivi in merito a fattispecie per le quali la direttiva 2008/99/CE dispone la tutela penale, oppure una denuncia-querela in materia di tutela di marchi e/o brevetti societari, ricordando che la UE impone di procedere penalmente e anche con misure cautelari, ad esempio sequestri, sulla base del solo sospetto della violazione di norme a tutela dei segni distintivi (cfr. ad es. il Regolamento CE 1383/2003, che istituì una serie di norme molto chiare che autorizzano le Autorità doganali dell’Unione Europea a bloccare qualsiasi carico di merce che sia anche soltanto sospettabile di contraffazione o usurpazione di proprietà intellettuale altrui, in cui rientra la definizione di marchio d’impresa) e invece il Procuratore della Repubblica iscrive il procedimento a modello 45!!! Come dire: “non esiste!

Inoltre, anche ai fini della decisione se procedere a rinvio a giudizio o atti equipollenti (decreto penale di condanna, richiesta di giudizio immediato, ecc.) oppure a richiesta di archiviazione, secondo giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione, pur dovendo tendere la fase di indagine preliminare alla completezza (Corte Cost. n°88/1991, 326-358 C.P.P. e 112 Cost.), sembra appunto che tutti gli atti di indagine possano ancora consistere nella sola lettura (critica) della fonte della notizia di reato, e spesso nella prassi capita di assistere proprio a questo copione, cioè alla richiesta di archiviazione nuda e cruda sulla base della semplice lettura dell’atto che ha dato avvio al procedimento.

Iscrivere la fattispecie a “modello 45”, cioè a fatto non costituente reato, presenta inoltre il vantaggio tecnico per gli inquirenti di non dover nemmeno procedere a richieste di archiviazione, notifiche ex art. 408 C.P.P., alle parti offese querelanti e camere di consiglio per discutere le opposizioni eventuali a richiesta di archiviazione ex artt.408 C.P.P. e 125 Disp. att. C.P.P.

In questi casi, la pratica è mandata direttamente in archivio senza alcun contraddittorio, ed è da questo particolare che si dovrebbe evincere che, secondo i principi del giusto processo di cui all’art.111 Cost., l’iscrizione in tale registro dovrebbe rappresentare l’eccezione e non la regola e dovrebbe essere altresì fondatamente motivata, onde evitare favoritismi o margini di arbitrio eccessivi o prassi generalizzate e diffuse praticamente fuori controllo anche perché in assenza di contraddittorio (di qui anche la necessità, da parte del ministero e del Csm di avviare controlli statistici, e non solo, volti ad evitare e prevenire l’abuso o l’uso eccessivamente disinvolto del modello 45 da parte delle Procure).

Uno dei pericoli connessi all’uso eccessivamente disinvolto del “modello 45” è che quest’ultimo - oltre a poter diventare, nei casi peggiori, il registro utilizzato per gli “intoccabili” (potrebbe essere molto forte la tentazione o suggestione di classificare, ad esempio, sistematicamente, a “modello 45”, come ipotesi di illeciti amministrativi, indagini sulla pubblica amministrazione, evitando così di dover iscrivere a “modello 21” ipotesi a carico di pubblici ufficiali o comunque di “poteri forti”) o per gli “amici degli amici” - possa prestarsi a diventare una sorta di parcheggio in cui collocare in “ghiacciaia” tutti i procedimenti su cui si intenda sfuggire ai termini di trattazione disposti dall’art.406 C.P.P., poiché, non essendovi formalmente un’indagine penale in corso, si pervenga al risultato di tenere il procedimento giacente ad libitum senza bisogno di richiedere al G.I.P. una proroga del termine di indagine, ovvero favorendo in alcuni casi la maturazione della prescrizione con un periodo di “incubazione” più lungo, che finisca, di fatto, per allungare la durata del termine di indagine, prima del passaggio a modello 21 o 21 bis.

Ciò può finire pertanto per alimentare favoritismi e disparità di trattamento a scapito del principio fondamentale dell’uguaglianza della legge per tutti, il che è inammissibile in un ramo così delicato della giustizia come quello penale.

Perciò si pone l’evidente necessità di stringenti controlli sull’utilizzo del modello 45 ed eventuali abusi o disparità di trattamento, soprattutto alla luce di quelle fattispecie per cui la priorità dello strumento penale nell’azione di contrasto sia prescritta proprio da normative U.E.

 

Fonti: “Il ricorso per Cassazione nel processo penale” (Studio Cataldi) e “Il modello 21bis e il modello 45 come corsie preferenziali per l’insabbiamento” (Studio Ferrari).

 

Francesco Carbone, caro amico non virtuale, insegna da decenni, da buon siciliano vocato alla giustizia giusta, le dinamiche in cui è piombato l'uomo sedicente animale secondo la scienza con l'acca (SCIENZAH) che tali dinamiche possono essere conosciute da tutti coloro che sono restati UMANI. Io li chiamo OMINALI, termine desueto in quanto antico (settecentesco e ottocentesco) e quindi sparito perfino in molti dizionari della lingua italiana. Perciò abbiamo perso la sindéresi (altro termine sparito) e ci lasciamo trattare come animali dai giudici di oggi, che si credono dio in terra. 

 

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